PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 12 del codice penale).

      1. All'articolo 12, primo comma, numero 1), del codice penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero per applicare la disciplina del reato continuato».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 730 del codice di procedura penale).

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 730 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

          «1-bis. L'imputato, il condannato o il pubblico ministero possono richiedere, tramite il Ministero della giustizia, con le forme previste dal comma 1, il riconoscimento delle sentenze penali straniere per l'applicazione della disciplina del reato continuato».